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Una introduzione ai reati contro il patrimonio e l'economia pubblica. Tra beni giuridici e tecniche di tutela

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Par   •  11 Janvier 2013  •  7 616 Mots (31 Pages)  •  1 220 Vues

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UNA INTRODUZIONE AI REATI CONTRO IL

PATRIMONIO E L’ECONOMIA PUBBLICA. TRA BENI GIURIDICI E TECNICHE DI TUTELA.

1. Fondamento e natura della tutela del patrimonio e della economia pubblica.- 2. Lo splendore della politica criminale liberale in materia di tutela del patrimonio. - 3. La questione della plurioffensività dei reati contro il patrimonio.- 4. Il bene tutelato dai reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego.- 5. Cenni sistematici e spunti riformatori.-

1. Fondamento e natura della tutela del patrimonio e della economia pubblica. - Il patrimonio individuale è fin dalla fondazione del diritto penale moderno, per definizione liberale - ed a partire dal pensiero di John Locke: senza la proprietà è impossibile conservare la vita o, almeno, conservarla in modo che si possa dire umana - al centro del catalogo dei beni giuridici tutelati dal cd. diritto penale classico, e di esso, a cavallo del secolo XXI°, è ancora ribadita la necessità della tutela penalistica . Gli stati totalitari del novecento non hanno cancellato l’assioma su cui è costruita la società liberale: nessuno può aggredire la persona o la proprietà altrui. Di cui è perfetta espressione la Carta dei diritti fondamentali del 2000, successivamente integrata nel Trattato di Costituzione europea, il cui art. 17 riconosce a ciascun individuo il diritto di proprietà e specificamente di ‘godere ... dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità’, che certo contrasta con la riduzione ad un ruolo secondario voluto da taluni interpreti della tutela costituzionale del patrimonio e della libertà economica.

Cosicché, in un catalogo ideale di beni giuridici tutelati penalmente (sempre seguendo la triade lockeana: vita, libertà, proprietà), dopo la tutela della incolumità e della libertà individuale contro le condotte che le ledano o mettano in pericolo, individualmente o collettivamente, deve collocarsi la tutela del patrimonio. Certamente contro le aggressioni dirette al singolo, caso in cui ellitticamente si può parlare di tutela del patrimonio individuale. Ma anche - ed a maggior ragione - contro quelle rivolte ad un’ampia cerchia di soggetti, tema in cui può mettersi in campo il concetto di economia pubblica - ovviamente depurato dai caratteri pubblicistici propri della tutela del codice Rocco , espressione dello stato totalitario, peraltro rimasti sulla carta - al quale non si vuole attribuire il significato di autonomo bene collettivo , ma - analogamente alla incolumità pubblica - di concetto esprimente peculiari modalità di aggressione, caratterizzate da potenzialità offensive interessanti una ampia cerchia di soggetti (ma il patrimonio leso è sempre quello individuale ) , e peculiari tecniche di tutela che le fronteggiano, ed al quale occorre ricondurre gran parte dei delitti codicistici contro la economia pubblica, l’industria e il commercio , peraltro meritevoli di una profonda riflessione critica e riscrittura , nonché alcune figure situate nel titolo contro il patrimonio (v. infra), in sostanza riprendendo il filo del discorso avviato con il codice liberale del 1890 che si interessava della vicenda economica essenzialmente in relazione alla tutela di interessi individuali . Mentre, la tutela di interessi pubblicistici in materia economica (comunemente definita diritto penale economico in senso stretto) è rappresentata essenzialmente dalla tutela di istituzioni e funzioni pubbliche di regolamentazione e controllo in materia economica, quali la Consob, la Banca d’Italia e varie autorità, vale a dire dalla tutela di beni c.d. funzionali, autentica espressione della autonomizzazione del bene giuridico in materia economica , collocata comunemente fuori dal codice penale a chiusura della regolamentazione di specifiche funzioni e autorità e su cui mi sono diffuso in altra sede .

Ordine di priorità ovviamente disatteso dal codice penale del 1930, che manifesta la sua natura totalitaria nella gerarchia dei beni tutelati nella parte speciale, che esordisce con i delitti contro la personalità dello Stato.

D’altra parte, va seppellito il vecchio arnese culturale della tutela del patrimonio come tendenzialmente classista , facilmente smentito dalla constatazione - su cui si basa l’ampio consenso popolare nei confronti delle, pur criticabili, recenti politiche di tolleranza zero - che a subire gli effetti delle aggressioni al patrimonio più numerose ed incidenti sulle sorti personali sono le classi meno abbienti, le quali non hanno altra tutela che la legge e le istituzioni. Per altro verso, l’affiancamento e il superamento delle tradizionali aggressioni al patrimonio dovute alla ricerca dei mezzi di sopravvivenza con quelle volte alla ricerca del benessere per mezzo di forme di criminalità non occasionali e sempre più imprenditoriali , con il vertiginoso incremento di siffatti reati, non fanno affatto presagire situazioni in cui possa mettersi in soffitta la centralità della tutela penale del patrimonio.

La classica prospettiva liberale esclude, peraltro, la necessità di personalizzare il bene patrimonio, attività che ha, invece, impegnato ampia dottrina elaborata negli anni in cui ancora viva era l’influenza ideologica comunista, e si parlava (sembra un secolo fa) di matrice ideologica-borghese autoritaria della sua tutela codicistica , cosicché chi difendeva la tutela penale del patrimonio rendeva un tributo a quella ideologia ricercando giustificazioni che lo nobilitassero, essenzialmente rinvenute non nel significato economico della perdita del bene ma nella frustrazione della funzione che esso assolve per il soddisfacimento delle esigenze del titolare , producendo, non solo in Italia , l’effetto certamente negativo sul piano della tassatività della fattispecie di depatrimonializzare (o dematerializzare) l’evento di danno dei reati contro il patrimonio , sostituendovi vaghi concetti di creazione dottrinale quali il rispetto della destinazione funzionale della cosa o del bene in conformità all’interesse del titolare della posizione giuridica soggettiva, relativizzando e subiettivizzando il bene giuridico tutelato, esattamente all’opposto di quanto deve essere per i principi del diritto penale classico.

Senza dubbio, per il sentire liberale, la libertà economica è al pari della libertà politica, espressione dell’autonomia e dell’ indipendenza dell’individuo, dunque anche in tal caso può dirsi che nei codici penali liberali la libertà economica non viene tutelata come istituzione dello Stato , ma come espressione della libertà dell’individuo e dunque come diritto inviolabile dell’uomo ed, in effetti, la Carta costituzionale riconosce e tutela la iniziativa economica privata e la proprietà agli artt. 41

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